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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 21, 22, 24, 25, 242 e 244 CP. Consegna di monete false ad un iniziato.
Chi consegna (vende) monete contraffatte ad un iniziato, prendendo in considerazione che quest'ultimo o un terzo le metterà in circolazione come genuine, può essere unicamente condannato in virtù delle norme sulla correità o la partecipazione al (tentato) reato, commesso dall'altra persona, di messa in circolazione di monete false. La semplice consegna (vendita) di monete false ad un iniziato non costituisce, in quanto tale, un tentativo di mettere in circolazione come genuine monete false. Resta aperta, eventualmente, la possibilità di condannare l'agente per l'importazione, l'acquisto ed il deposito precedenti di monete false (consid. 2).