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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 55 CP. Sospensione, a titolo di prova, dell'espulsione.
All'autorità competente per l'esecuzione di una pena principale pronunciata ulteriormente non è consentito di decidere sulla sospensione a titolo di prova di un'espulsione pronunciata precedentemente e divenuta esecutiva nel quadro di un altro procedimento penale.

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referenza

Articolo: Art. 55 CP