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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 5 n. 5 CEDU; art. 13b cpv. 1 e art. 13c cpv. 2 LDDS; principio giusta il quale la protezione giuridica non è accordata che una sola volta; indennità in ragione del fatto che una detenzione in vista dello sfratto non è stata confermata dal giudice dell'arresto.
Contenuto e portata dell'art. 5 n. 5 CEDU (consid. 2).
Il principio giusta il quale la protezione giuridica non è accordata che una sola volta non impedisce in linea di massima che nell'ambito di un'azione di responsabilità contro lo Stato venga esaminata l'illiceità della detenzione in vista di sfratto (consid. 3).
Se il giudice dell'arresto, agendo nel contesto dell'art. 13c cpv. 2 LDDS, si rifiuta di confermare la detenzione in vista dello sfratto, la persona detenuta non può far valere nessun diritto al risarcimento dei danni o all'ottenimento di un'indennità ai sensi dell'art. 5 n. 5 CEDU, qualora l'autorità di polizia degli stranieri abbia ammesso in maniera sostenibile che erano date le condizioni per la sua messa in stato di detenzione (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 5 n. 5 CEDU, art. 13b cpv. 1 e art. 13c cpv. 2 LDDS, art. 13c cpv. 2 LDDS

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