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Regesto

Art. 41ter cpv. 2 Cost.; art. 2 OIVA; art. 116 OG; esonero da tributi pubblici cantonali a causa della loro similarità con l'imposta sul valore aggiunto; rimedio di diritto.
Litigi concernenti l'imposizione con tributi pubblici cantonali cosiddetti "dello stesso genere" non possono essere sottoposti al Tribunale federale mediante l'azione di diritto amministrativo (conferma della giurisprudenza) (consid. 1-3).
Nemmeno il ricorso di diritto amministrativo è dato contro decisioni cantonali concernenti l'imposizione con detti tributi. È ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 Disp. trans. Cost.) (consid. 4).

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Articolo: Art. 41ter cpv. 2 Cost., art. 2 OIVA, art. 116 OG