Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prestazione valutabile in denaro assoggettata all'imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP; art. 20 cpv. 1 OIP); scopo della cosiddetta prassi dei 50%.
1. Nozione di prestazione valutabile in denaro. Incombe al contribuente che contesta il suo assoggettamento all'imposta preventiva di provare che la prestazione eseguita è una spesa giustificata dall'uso commerciale (consid. 2).
2. L'importo versato dalla ricorrente a una società all'estero che non ha realmente fornito una controprestazione (l'esecuzione di un cosiddetto contratto di subappalto non essendo stata accertata in concreto) è assoggettato all'imposta preventiva. La prova diretta che il beneficiario della prestazione è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è necessaria; è sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione (consid. 3).
3. Casi di applicazione della cosiddetta prassi dei 50%, secondo cui una società di domicilio è autorizzata a trasferire 50% dell'utile lordo al suo azionista domiciliato all'estero senza fornire la prova che questo versamento rappresenti una spesa giustificata dall'uso commerciale (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, art. 20 cpv. 1 OIP