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Regesto

Sospensione dei termini per la convalida del sequestro durante la procedura di opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 5 e art. 279 LEF); revoca del sequestro secondo l'art. 280 n. 1 LEF.
Il creditore a cui viene respinta, nell'esecuzione a convalida del sequestro, la richiesta di rigetto dell'opposizione interposta al precetto esecutivo deve, se è pendente una procedura di opposizione al sequestro, promuovere un'azione di accertamento del suo credito entro il termine di dieci giorni dal giudizio cantonale definitivo su tale opposizione al sequestro, sotto pena di decadenza di quest'ultimo. Mezzi a disposizione del creditore per rimediare all'inconveniente risultante dal fatto che il ricorso di diritto pubblico non è la continuazione della procedura cantonale (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 278 cpv. 5 e art. 279 LEF, art. 280 n. 1 LEF