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Regesto

Art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal; assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura di un beneficiario di una rendita di vecchiaia di uno Stato membro dell'UE residente in Svizzera.
Un cittadino europeo beneficiario di una rendita di vecchiaia tedesca, residente in Svizzera e affiliato a un assicuratore malattie privato tedesco, non deve essere assicurato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera. Il fatto che egli non sia in grado di beneficiare del diritto all'assistenza tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura, perché l'istituzione competente (tedesca) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 si rifiuta di rilasciare l'attestazione necessaria, non giustifica una tale affiliazione (consid. 6.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 24 del, art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal