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Regesto

Beneficium excussionis realis (art. 41 cpv. 1 LEF e 85 cpv. 2 RFF).
Allorquando la costituzione del diritto di pegno è posteriore alla notifica del precetto esecutivo - e questo è passato in giudicato -, il debitore non può opporre l'eccezione del beneficio d'escussione reale.

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referenza

Articolo: art. 41 cpv. 1 LEF