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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 73 cpv. 2 LPP; § 38 cpv. 1 lett. b e c della legge cantonale sulla Cassa pensioni di Basilea-Città (PKG); comunione domestica e obbligo di assistenza e mantenimento reciproco (lett. b) nonché comunicazione in vita del(la) partner avente diritto (lett. c) quali condizioni del diritto a prestazioni per superstiti sotto forma di una rendita del partner; esigenze alla procedura di azione (obbligo di sostanziare e onere della prova).
Interpretazione delle condizioni stabilite ammissibilmente (consid. 4.2) per il riconoscimento del diritto a una rendita del partner della comunione domestica (consid. 5.1 e 5.1.1) e dell'obbligo di assistenza e mantenimento reciproco (consid. 5.2.1).
L'assenza di un domicilio comune conduce a negare l'adempimento della condizione della comunione domestica nel senso del § 38 cpv. 1 lett. b PKG (consid. 5.1.2 e 5.1.3). Anche se la condizione fosse soddisfatta, non vi è motivo per ulteriori accertamenti nel senso di un rinvio all'istanza precedente per complemento istruttorio riguardo all'ulteriore condizione dell'obbligo di assistenza e mantenimento reciproco per difetto di una sufficiente motivazione e di una sufficiente amministrazione delle prove su questo punto di procedura cantonale (consid. 5.2.2 e 5.2.3).
Lasciata aperta la questione di sapere se la condizione di cui al § 38 cpv. 1 lett. c PKG costituisce un requisito meramente formale, senza effetto costitutivo (consid. 5.3).

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referenza

Articolo: Art. 20a cpv. 1 lett. a e art. 73 cpv. 2 LPP