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Regesto

Art. 32 cpv. 2 lett. a, art. 87 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LATer; divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che possono essere dispensati solo su prescrizione medica: ratio legis e elemento soggettivo.
Il divieto della pubblicità destinata al pubblico per medicamenti soggetti a prescrizione medica è fondato su un interesse pubblico alla protezione della salute. Tale interesse prevale sull'esigenza dell'industria farmaceutica di poter commercializzare medicamenti (consid. 3.1).
Considerato l'effetto pubblicitario oggettivamente inequivocabile degli articoli pubblicati in giornali e riviste, l'altissima probabilità della realizzazione del reato nonché la grave violazione del dovere di diligenza, nel caso concreto va ammessa la sussistenza del dolo eventuale (consid. 5.5).

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referenza

Articolo: Art. 32 cpv. 2 lett. a, art. 87 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LATer