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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 185 n. 1 cpv. 1 e art. 184 cpv. 2 CP; presa d'ostaggio, distinzione fra presa d'ostaggio e sequestro a scopo di riscatto, fatto di impadronirsi di una persona, intenzione di costringere.
Nell'ambito della presa d'ostaggio, chiunque, eccetto l'agente e l'ostaggio, può essere considerato quale "terzo", pure i congiunti dell'ostaggio (consid. 1c; conferma della giurisprudenza).
Oggettivamente sussiste presa d'ostaggio allorché l'agente si è impadronito dell'ostaggio. Al proposito, è sufficiente la minaccia mediante una finta arma (consid. 1d).
Perché sia realizzato il reato di presa d'ostaggio, è soggettivamente sufficiente, oltre al dolo, l'intenzione di costringere il terzo ad un determinato comportamento. Non è necessario che l'agente abbia comunicato le sue richieste, né che abbia espresso minacce riguardo alla sorte dell'ostaggio (consid. 1e).
Art. 66bis cpv. 1 CP; liberazione da ogni pena o attenuazione della pena in caso di reati intenzionali.
Anche in caso di reati intenzionali entra in considerazione una liberazione da ogni pena o un'attenuazione della pena, ove l'agente sia stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto (consid. 2e). Non eccede il potere d'apprezzamento una riduzione di tre mesi della pena pronunciata nei confronti di un rapitore, che è rimasto gravemente ferito nel corso dell'operazione di liberazione del suo ostaggio (consid. 2f e g).

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referenza

Articolo: Art. 185 n. 1 cpv. 1 e art. 184 cpv. 2 CP, Art. 66bis cpv. 1 CP