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Regesto

Effetti del pagamento all'Ufficio di esecuzione, da parte del terzo debitore, di un credito pignorato, in particolare con riferimento al decorso degli interessi convenzionali (art. 144 cpv. 4 e art. 12 LEF). Incidenza di una procedura di rivendicazione e/o di un sequestro penale.
Il pagamento dell'ammontare del credito pignorato all'Ufficio non equivale solo alla realizzazione, ma estingue pure il debito in virtù dell'art. 12 LEF, motivo per cui si giustifica far terminare il decorso degli interessi convenzionali al giorno del pagamento. Il fatto che sia pendente un'azione di rivendicazione e/o che è stato ordinato un sequestro penale obbliga semplicemente l'Ufficio a depositare la somma ricevuta e a distribuirla con gli interessi del deposito una volta scomparsi i predetti ostacoli (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 144 cpv. 4 e art. 12 LEF, art. 12 LEF

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