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Regesto

Art. 4, 17 e 229 cpv. 1 LEF; art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; assistenza; legittimazione ricorsuale dell'amministrazione del fallimento; obbligo di presenza del fallito nella procedura di fallimento.
Legittimazione dell'amministrazione del fallimento ad impugnare il rifiuto di assistenza di un altro ufficio dei fallimenti (consid. 1.2).
Principi disciplinanti il dovere di assistenza delle autorità di esecuzione e fallimenti (consid. 3.1). L'obbligo di presenza del fallito vale nei rapporti tra l'autorità ed il debitore; esso non rimpiazza il dovere di assistenza (consid. 3.2). L'ufficio cui è chiesta l'assistenza non deve esaminare la legalità dell'operazione richiesta (consid. 3.3).

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Articolo: Art. 4, 17 e 229 cpv. 1 LEF, art. 76 cpv. 1 lett. b LTF