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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 242 LEF; termine per promuovere l'azione di rivendicazione.
L'amministrazione del fallimento puņ assegnare al terzo, giusta l'art. 242 cpv. 2 LEF, un termine di 10 giorni per promuovere l'azione di rivendicazione solo se la cosa rivendicata dal terzo si trova in possesso esclusivo della massa del fallimento (consid. 2a).
Se l'amministrazione del fallimento ha alienato i beni rivendicati dal terzo nel corso della procedura di fallimento e ne ha in questo modo perso il possesso, il ricavo della vendita - quale bene da separare per il terzo - rientra in possesso della massa come surrogato per i beni alienati (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 242 LEF, art. 242 cpv. 2 LEF