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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Responsabilità civile in caso di danno corporale causato da un detentore a un altro detentore.
Il rinvio dell'art. 39 1a frase LA alla "presente legge" si riferisce all'art. 37, non all'art. 38 LA (conferma della giurisprudenza) (consid. 1).
2. Responsabilità civile del monitore che assiste un allievo conducente in un viaggio di scuola-guida.
Il monitore assume la responsabilità civile del conducente. La legge pone una presunzione confutabile secondo cui la colpa eventuale è attribuita non all'allievo conducente, ma al monitore. Questo può liberarsi provando che la colpa è stata commessa dall'allievo conducente (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 39 1