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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Proprietà d'una sorgente. Delimitazione della proprietà privata.
1. Una sorgente appartiene al proprietario del fondo da cui scaturisce (art. 704 cpv. 1, 667 cpv. 2 CC; consid. 3).
2. Determinazione dei confini di un fondo per il quale non esiste ancora la mappa catastale (art. 668 cpv. 1, 950 CC) e che non è provvisto di termini in tutti i lati (consid. 4).
3. Fino a quale profondità la proprietà fondiaria si estende al di sotto del suolo? (art. 667 cpv. 1 CC; consid. 5).
4. Proprietà fondiaria privata o terreno incoltivabile, senza padrone? (art. 664 CC; consid. 6a). Estensione della proprietà di un fondo che confina con un terreno senza padrone (consid. 6b).
5. Delimitazione tra un fondo privato e il letto di un ruscello di dominio pubblico (consid. 7).
6. Condizioni alle quali le acque del sottosuolo (art. 704 cpv. 3 CC) sono sottratte alla proprietà privata (consid. 8a). Le acque del sottosuolo che alimentano la sorgente litigiosa sono acque pubbliche? Questione lasciata indecisa (consid. 8b). Proprietà privata di una sorgente alimentata da acque sotterranee pubbliche; diritto del proprietario di captare tale sorgente (consid. 8c).
Obbligo di risarcimento dei danni a motivo di un decreto di misure provvisionali ingiustificato. Atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO? Responsabilità indipendente da colpa, fondata sul diritto procedurale cantonale? (consid. 9).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 668 cpv. 1, 950 CC, art. 667 cpv. 1 CC, art. 664 CC, art. 704 cpv. 3 CC seguito...