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Regesto

Art. 85 lett. a OG. Cantone di Basilea Città. Elezione di presidenti del Tribunale penale. Elezione tacita.
Non è contrario al diritto di voto dei cittadini proclamare eletti tacitamente, perché in numero pari a quello dei posti disponibili, i candidati proposti per l'elezione periodica di presidenti del Tribunale penale, e ordinare uno scrutinio, a causa del numero maggiore dei candidati, soltanto per un'elezione complementare fissata per la stessa data. Occorre tuttavia che l'avviso di convocazione degli elettori sia sufficientemente esplicito circa l'eventualità di un'elezione tacita, il diritto dei cittadini di proporre candidati e le altre norme concernenti l'attuazione dell'elezione (consid. 2).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG