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Regesto

Esercizio, nel fallimento dell'acquirente, di un diritto di ricupera annotato nel registro fondiario. Autorizzazione del trapasso da parte dell'amministrazione del fallimento.
Un siffatto atto giuridico dell'amministrazione del fallimento, che agisce in vece del debitore, non può essere oggetto di un reclamo nel senso dell'art. 17 sgg. LEF. La massa fallimentare può tuttavia impugnare giudizialmente il trapasso, in virtù dell'art. 975 CC. A richiesta d'uno d'essi, i creditori devono prendere una decisione su questo punto e, in caso di rinuncia della massa, si applica l'art. 260 LEF.
Art. 17, 21, 253 e 260 LEF.

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referenza

Articolo: art. 17 sgg. LEF, art. 975 CC, art. 260 LEF