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Regesto

Stima di oggetti sequestrati (art. 275 e 97 cpv. 2 LEF).
Al terzo rivendicante non va riconosciuto, in linea di principio, un interesse alla stima, da parte dell'ufficio delle esecuzioni, degli oggetti pignorati o sequestrati; egli non č quindi neppure legittimato a presentare reclamo contro tale stima. Per la tutela dei suoi diritti egli dispone della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF). A questo principio puņ derogarsi soltanto in caso di stima di cose soggette al diritto di ritenzione del locatore, e di stima di pegni manuali nella procedura di realizzazione del pegno.

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referenza

Articolo: art. 275 e 97 cpv. 2 LEF