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Regesto

Art. 97 e 128 OG; art. 1 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 45 cpv. 1, art. 55 cpv. 1 e 2 PA; art. 30 cpv. 3, quarta frase, e art. 103 cpv. 6 LADI; art. 97 cpv. 2 LAVS.
- L'art. 97 cpv. 2 LAVS è applicabile per analogia nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione; ne discende che le decisioni incidentali concernenti la concessione o il rifiuto dell'effetto sospensivo emanate in questa materia sono fondate sul diritto federale.
- L'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso avverso una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più esser computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto all'indennità (cambiamento di giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 97 cpv. 2 LAVS, Art. 97 e 128 OG, art. 55 cpv. 1 e 2 PA, art. 103 cpv. 6 LADI