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Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU, art. 4 Cost., art. 158 CPP/VD; spese giudiziarie poste a carico dell'imputato prosciolto per irresponsabilità.
Il principio della presunzione d'innocenza non si oppone a che un irresponsabile sia condannato a pagare le spese giudiziarie per averle causate obiettivamente, sempreché il diritto cantonale contenga una base legale sufficiente (consid. 1b).
L'art. 158 CPP/VD istituisce per le spese della procedura penale una responsabilità eccezionale dell'imputato prosciolto, analoga a quella dell'art. 54 CO. Tale disposizione presuppone che, secondo l'equità, la ponderazione degli opposti interessi giustifichi che l'interessato sopporti, interamente o in parte, le spese. L'equità esige, in particolare, di tener conto della sua situazione finanziaria (consid. 2a).
Viola l'art. 4 Cost. l'autorità che omette di procedere alla ponderazione degli interessi imposta dall'equità (consid. 2b).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost., art. 158 CPP, Art. 6 n. 2 CEDU, art. 54 CO