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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 9, 26 e 30 Cost.; art. 664 e 667 CC; art. 2 cpv. 7 LMI; art. 10 cpv. 1 e 11 LPAmb; art. 30 cpv. 1 bis OPT; piano speciale cantonale per un progetto pilota di geotermia profonda.
Lo Stato conserva la disposizione dei sottosuoli profondi e può regolamentarne l'utilizzazione (consid. 2). Anche qualora una concessione parrebbe più adeguata, il diritto cantonale può assoggettare il progetto a un semplice regime di autorizzazione (consid. 3). Un concorso ai sensi dell'art. 2 cpv. 7 LMI non è necessario (consid. 4). L'integrazione del contenuto della licenza edilizia (rilasciata a torto dal governo cantonale al posto dell'autorità comunale) nella pianificazione speciale non è arbitraria e non viola le garanzie generali di procedura (consid. 5). La questione del deprezzamento degli immobili degli opponenti non rientra nella procedura di pianificazione speciale (consid. 6). Nella fattispecie il pregiudizio (parzialmente compensato) alle superfici per l'avvicendamento delle colture è ammissibile (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 2 cpv. 7 LMI, Art. 9, 26 e 30 Cost., art. 664 e 667 CC, art. 10 cpv. 1 e 11 LPAmb seguito...