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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 260ter CP; organizzazione criminale; terrorismo; principio della legalità.
L'applicazione dell'art. 260ter CP non presuppone che la natura criminale dell'organizzazione sia dimostrata, in ogni singolo caso, dalla prova di un atto di violenza criminale ad essa attribuibile (consid. 4.6).
Fondamenti e interpretazione storica del reato di organizzazione criminale. Al movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" sono riconducibili diversi atti di stampo terroristico. In Svizzera tuttavia non è mai stato annoverato tra le organizzazioni terroristiche e quivi per anni i gruppi ad esso affiliati hanno potuto dedicarsi alla propaganda e alla raccolta di fondi (consid. 4.7).
Sotto il profilo del principio della legalità, per le persone dedite alla raccolta di fondi e di materiale in favore del movimento non era prevedibile che potesse essere mossa loro l'accusa di infrazione all'art. 260ter CP (consid. 4.8).