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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 55 cpv. 2 CP; sospensione a titolo di prova dell'espulsione.
Per decidere se la misura dell'espulsione ordinata dal giudice debba essere eseguita o sospesa a titolo di prova nei confronti di un condannato liberato condizionalmente, sono determinanti esclusivamente le prospettive del reinserimento sociale dell'interessato, semprechè questi non metta in pericolo la sicurezza pubblica; gli aspetti relativi alla polizia degli stranieri non sono rilevanti in tale sede.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 55 cpv. 2 CP