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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1, art. 3, art. 17 cpv. 1, art. 18 cpv. 1, art. 20 cpv. 2, art. 42 n. 1, art. 43 cpv. 1, art. 46 cpv. 2 LCTT; art. 4-4c dell'ordinanza (3) del Consiglio federale relativa alla legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (ordinamento telefonico, RS 784.103); art. 2 dell'ordinanza del DFTCE concernente la prova di esportazione per apparecchi telefonici non approvati (RS 784.103.2).
È contrario alla legge restringere il commercio privato di apparecchi telefonici non approvati, esigendo la prova dell'esportazione in applicazione dell'ordinamento telefonico emanato dal Consiglio federale e dell'ordinanza, su di esso fondata, che è stata adottata dal DFTCE.

contenuto

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referenza

Articolo: art. 20 cpv. 2, art. 42 n. 1, art. 43 cpv. 1, art. 46 cpv. 2 LCTT