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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 268 segg. PP; ammissibilità di un ricorso per cassazione malgrado l'annullamento da parte della corte di cassazione cantonale della decisione impugnata.
L'interesse giuridico di una parte, motivi di economia procedurale e imperativi di rapidità possono giustificare che si entri nel merito di un ricorso per cassazione di diritto federale, benché la corte di cassazione cantonale abbia annullato la decisione impugnata (consid. 1).
Art. 148 n. 1 CP; inganno, tessuto di menzogne, relazione particolare di fiducia, corresponsabilità della vittima.
Il tessuto di menzogne, e quindi l'inganno, non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si lascerebbe ingannare. Se ciò non è il caso, l'astuzia è esclusa quanto meno laddove sia la situazione illustrata dall'agente, nel suo insieme, che le singole affermazioni fallaci avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (consid. 3c).
La relazione particolare di fiducia tra l'agente e la vittima, suscettibile di far ammettere l'astuzia, non sussiste in qualsiasi rapporto di affari (consid. 3e).
Corresponsabilità di una banca che, nell'accordare un credito di varie centinaia di migliaia di franchi, trascura le più elementari precauzioni (consid. 3f).

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Articolo: Art. 148 n. 1 CP