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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 4 n. 2 lett. a TAGSU (doppia incriminabilità); art. 148 CP. Truffa; manipolazione del mercato azionario.
1. Il fatto di combinare l'immobilizzazione di una parte dei titoli con proposte fittizie di acquisto, in modo da provocare un rialzo del corso, costituisce un inganno astuto a danno dei compratori (consid. 3c aa).
2. Questi compratori subiscono un pregiudizio patrimoniale se l'acquisto dei titoli comporta, a loro insaputa, un rischio eccedente i rischi speculativi normali inerenti a tale operazione (consid. 3c bb).

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referenza

Articolo: Art. 4 n. 2 lett. a TAGSU, art. 148 CP