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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 50, 52, 190 LEF.
Il fallimento senza preventiva esecuzione può essere dichiarato soltanto al foro ordinario dell'esecuzione, ossia, per una società anonima, soltanto nel luogo in cui essa ha la propria sede e in cui deve essere obbligatoriamente iscritta nel registro di commercio (consid. 4-5).

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referenza

Articolo: Art. 50, 52, 190 LEF