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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 41 lett. c cpv. 2 OG.
1. L'INSAI ha qualità per acconsentire alla proroga giurisdizionale (consid. 1 lett. a).
2. La lite sui diritti che gli art. 100 LAMI, 80 e 88 LCStr conferiscono all'INSAI costituisce causa civile (consid. 1 lett. b).
Art. 88 LCStr.
1. L'art. 88 LCStr. regola anche il diritto di regresso degli istituti di assicurazione sociale (consid. 2 lett. a e 4 lett. a).
2. Secondo l'art. 88 LCStr., concernente esclusivamente i casi disciplinati da questa legge, il leso che procede giudizialmente contro il responsabile o l'assicurazione di questi e che viene a trovarsi in concorrenza con il proprio assicuratore, agente in virtù della surrogazione, ha diritto prioritario per il risarcimento del danno effettivo; e ciò anche nel caso di colpa concorrente, leggera o grave,della vittima. Il suo assicuratore può esercitare il diritto di regresso solo in quanto la somma delle sue prestazioni e degli obblighi di risarcimento del terzo responsabile superi l'ammontare del danno effettivo (consid. 2-6).

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referenza

Articolo: Art. 88 LCStr, art. 100 LAMI