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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Chiusura dei negozi, arbitrio, libertā di commercio e d'industria. Art. 4 e 31 CF.
1. Non č arbitrario ammettere che, secondo il § 2 della legge argoviese del 14 febbraio 1940 sulla chiusura dei negozi, i comuni sono autorizzati a disporre la chiusura durante un intero giorno per settimana (consid. 1).
2. Misure di polizia fondate sull'art. 31 cpv. 2 CF sono ammissibili, purchč rispettino il principio della proporzionalitā e trattino tutti i concorrenti nello stesso modo (consid. 2 a e b).
3. Le prescrizioni che ordinano la chiusura dei negozi durante un determinato lasso di tempo nei giorni feriali, per dare ai titolari del negozio e al personale il necessario tempo libero, sono norme di polizia destinate a proteggere la salute pubblica e, come tali, conciliabili con l'art. 31 CF. Nelle circostanze attuali, questo vale, in principio, anche quando l'autoritā ordini la chiusura dei negozi durante un'intera giornata feriale (consid. 2 c-g).