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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Pignoramento di un fondo iscritto nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore. Art. 10 RFF e 9 delle istruzioni della Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale del 7 ottobre 1920.
1. La procedura di rivendicazione deve essere introdotta anche se la persona iscritta nel registro fondiario è deceduta (consid. 1).
2. Contro chi deve essere diretta l'azione del creditore? (consid. 2).
3. A che cosa deve tendere? (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 10 RFF