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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; sequestro di averi di una società d'investimento di capitali; ricorso di un investitore creditore della società contro la decisione di sequestro; rimedio giuridico esperibile, legittimazione ricorsuale.
1. In un procedimento cantonale avente per oggetto provvedimenti coattivi previsti dal diritto cantonale di procedura penale, ma concernente direttamente una procedura d'assistenza internazionale, la decisione di prima istanza dev'essere impugnata previamente dinanzi all'autorità cantonale di ricorso; la decisione di quest'ultima è poi impugnabile con ricorso di diritto amministrativo avanti il Tribunale federale (consid. 1).
2. In un siffatto procedimento cantonale relativo ad una controversia suscettibile d'essere sottoposta al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, la legittimazione ricorsuale va ammessa almeno nei limiti stabiliti dall'art. 103 lett. a OG (consid. 2).
3. Chi, a titolo d'investitore, ha la qualità di creditore di una società d'investimento di capitali e non ha contribuito in modo diverso da quello degli altri investitori alla formazione del patrimonio sociale sequestrato, non ha alcun diritto particolare, prevalente su quello degli altri investitori, per recuperare le somme da lui versate, mediante una revoca parziale del sequestro in tale misura; se così non fosse, egli si troverebbe favorito rispetto agli altri investitori (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 103 lett. a OG