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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale. Rifiuto di includere un fondo in una zona edificabile.
1. Quando un fondo è attribuito alla zona agricola di un piano delle zone che distingue per la prima volta, secondo i principi della pianificazione del territorio e in modo vincolante per ognuno, l'area edificabile dall'area non edificabile, ci si trova in presenza di un rifiuto d'inclusione in zona edilizia.
2. Nella fattispecie non sono date circostanze che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, avrebbero dovuto comportare l'attribuzione del fondo alla zona edificabile; il rifiuto d'includere un fondo in tale zona non tocca pertanto i proprietari in modo assimilabile ad un'espropriazione (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2 LPT