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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Rappresentanza.
Art. 36 cpv. 1 CO. Dopo il decadimento dei propri poteri di rappresentanza nei confronti del cocontrattante del rappresentato, il rappresentante non puņ pretendere informazioni fondandosi sul rapporto di rappresentanza.
Deposito comune. Applicazione, in linea di principio, delle norme sul mandato. Diritto solidale dei mandanti comuni (creditori solidali) (art. 150 CO). In materia bancaria il mandato non cessa, per principio, con la morte di un mandante (art. 405 cpv. 1 CO). Durante tutta la durata del rapporto di mandato la banca č obligata nei confronti del cocontrattante di rendere conto del suo operato giusta l'art. 400 cpv. 1 CO (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 36 cpv. 1 CO, art. 150 CO, art. 405 cpv. 1 CO, art. 400 cpv. 1 CO