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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Realizzazione forzata di un pegno immobiliare: pagamento del prezzo di vendita per surrogazione (art. 143 e 156 LEF, art. 41 e 47 RFF).
1. L'aggiudicatario di un immobile può, invece di versare all'Ufficio il prezzo di vendita in contanti, tacitare direttamente entro il termine di pagamento e per lo stesso ammontare i creditori pignoratizi, sempre che la pretesa di questi ultimi, iscritta nell'elenco degli oneri, non sia contestata (conferma della giurisprudenza, consid. 2).
2. Se l'aggiudicatario tacita inutilmente creditori la cui pretesa è contestata, l'Ufficio può assegnare al medesimo un termine suppletorio entro cui prestare garanzia per la somma inefficacemente versata a tali creditori? Questione lasciata irrisolta poiché in concreto, avendo ottenuto effetto sospensivo al ricorso, l'aggiudicatario ha avuto la possibilità di fornire garanzia durante la procedura (consid. 3).
3. Non si giustifica di differire l'incasso del prezzo di vendita per il solo fatto che le procedure giudiziarie in contestazione dell'elenco degli oneri siano ancora pendenti (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 143 e 156 LEF, art. 41 e 47 RFF