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Regesto

Art. 30 bis cpv. 1 LAMI.
Qualora una cassa-malati intende far valere i diritti di un suo assicurato contro un terzo responsabile (risarcimento del danno), essa deve, se questo terzo non è lui stesso organo dell'assicurazione sociale, agire dinanzi ai tribunali civili ordinari.

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Articolo: Art. 30 bis cpv. 1 LAMI