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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contratto con effetto di protezione a favore di terzi; responsabilità fondata sulla fiducia (art. 2 CC).
La responsabilità di uno stimatore immobiliare, risultante da un contratto con effetto di protezione a favore di terzi, sarebbe unicamente ipotizzabile, anche secondo l'opinione dei fautori di questa figura giuridica, qualora il venditore dell'immobile abbia conferito in nome proprio con l'accordo dei compratori l'incarico di stimare ed esposto allo stimatore i comuni interessi (consid. 1).
Un perito può essere chiamato a rispondere, già nel quadro di un rapporto indiretto, verso un terzo estraneo al contratto a causa della fiducia suscitata. È irrilevante sapere se il perito conosca il terzo o sappia almeno di chi si tratta, poiché il rischio di responsabilità viene determinato in base a criteri indipendenti, inerenti al contenuto della perizia ed al suo scopo (consid. 2).
Responsabilità negata nella fattispecie (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 2 CC