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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Riscossione posticipata di diritti doganali.
- Errore degli agenti doganali all'atto dello sdoganamento, ai sensi dell'art. 126 LD: nozione (consid. 2b).
- L'assoggettamento a una prestazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA non presuppone una colpa (consid. 2c).
- Prescrizione dei crediti fondati sull'art. 12 DPA (consid. 2d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 126 LD, art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, art. 12 DPA