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Regesto

Conversione di licenze di condurre straniere e divieto del loro uso.
1. Art. 44 cpv. 3 OACS.
Conformemente alle direttive dell'associazione dei capi dei servizi cantonali di controllo dei veicoli a motore del 12 maggio 1977 (n. 32 cpv. 5), la licenza di condurre svizzera è rilasciata senza esame al titolare di una licenza straniera che non ha in precedenza superato l'esame svizzero di conducente, solo se l'interessato ha conseguito la sua licenza di condurre straniera durante un soggiorno all'estero di almeno un anno. Tale termine minimo di un anno è conforme alla legge (consid. 2, 3).
2. Art. 45 cpv. 1 OACS.
Chi, domiciliato in Svizzera, consegue una licenza di condurre all'estero e intende servirsene in Svizzera, elude le norme svizzere sulla competenza (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 44 cpv. 3 OACS, Art. 45 cpv. 1 OACS