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Regesto

Garanzia in caso di sequestro (art. 273 LEF).
L'ammontare della garanzia da prestare in caso di sequestro puņ essere aumentato secondo le circostanze, in particolare ove il suo valore diminuisca per un ribasso del corso della valuta straniera in cui č stata versata o dei titoli di credito depositati.
Il giudice puņ, senza incorrere in arbitrio, scostarsi dalla decisione con cui ha fissato l'ammontare iniziale della garanzia in caso di sequestro, quando l'interessato renda verosimile l'esistenza di una nuova situazione (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 273 LEF