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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG: elezione del Consiglio di Stato nel Cantone Zurigo; propaganda elettorale nel bollettino ecclesiastico.
1. Ammissibilità, in generale, d'informazioni diffuse da autorità o da privati prima dello scrutinio (consid. 3).
2. Posizione della Chiesa nazionale riformata evangelica nel Cantone Zurigo (consid. 4a). Riferimenti all'ammissibilità di prese di posizione della Chiesa nazionale prima di votazioni ed elezioni (consid. 4b). Portata, nel caso concreto, del "Bollettino ecclesiastico del Cantone Zurigo" (consid. 4c).
3. Opinabile sotto il profilo del diritto canonico e dei diritti politici (consid. 4d), la propaganda elettorale della Chiesa nazionale in favore di un unico candidato non ha tuttavia avuto, nell'insieme, un'influenza decisiva sull'esito dello scrutinio (consid. 4e).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG