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Regesto

Art. 91 cpv. 3 LCStr; sottrazione alla prova del sangue.
Il conducente che lascia il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia adempie la fattispecie legale della sottrazione alla prova del sangue solo quando viola, nel contempo, l'obbligo di avvisare la polizia - previsto in caso di infortunio con danni materiali o corporali - e quando l'ordine della prova del sangue appare assai verosimile alla luce delle circostanze pertinenti del caso, che lui conosceva (conferma della giurisprudenza).
Caso di un conducente che lascia il luogo dell'incidente dopo un'animata discussione con la sua amica; data l'assenza di un danno a terzi egli non è obbligato a tenersi a disposizione della polizia per ulteriori chiarimenti, anche se questa avrebbe ordinato la prova del sangue.

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Articolo: Art. 91 cpv. 3 LCStr