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Regesto

Art. 9 cpv. 2 LAVS, art. 23 e 27 OAVS: Compiti dell'autoritā fiscale e della cassa di compensazione. L'autoritā fiscale deve stabilire il reddito e il capitale proprio investito nell'azienda secondo i criteri del diritto tributario comunicandone il risultato alla cassa di compensazione cui spetta il compito di adattare i dati e, in particolare, di aggiungere i contributi e di dedurre l'interesse del capitale proprio (consid. 3).
Art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS: Messa in conto dei contributi. Questo computo ha lo scopo di sopprimere la deduzione, ammessa in diritto fiscale, ma non nell'ambito dell'AVS, dei contributi personali dovuti da parte degli assicurati che esercitano un'attivitā indipendente. La cassa di compensazione deve aggiungere i contributi il cui importo č stato fissato - in una decisione o in un estratto - nel corso dell'anno di calcolo; essa ha parimenti la facoltā di aggiungere unicamente i contributi che son giā stati pagati nel corso di detti anni (rettificazione della giurisprudenza; consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 9 cpv. 2 LAVS, art. 23 e 27 OAVS