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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
1. La decisione relativa alla trasmissione di inserti o documenti originali ai sensi dell'art. 3 n. 3 della Convenzione europea d'assistenza giudiziaria in materia penale può essere impugnata in modo indipendente (consid. 1b).
2. L'esecuzione di una domanda d'assistenza giudiziaria è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non contenga disposizioni al riguardo. Tra le norme di diritto federale che le autorità cantonali debbono osservare in sede d'esecuzione di una domanda d'assistenza giudiziaria figurano i principi costituzionali concernenti il diritto di essere sentito e la proporzionalità (consid. 2, 3).