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Regesto

Autonomia dei comuni friburghesi in materia edilizia.
1. Autonomia comunale. Cognizione del Tribunale federale (consid. 2).
2. Autonomia dei comuni friburghesi in materia di polizia edilizia (consid. 3). Detti comuni dispongono di una certa autonomia in sede di elaborazione di piani e di regolamenti edilizi comunali (consid. 4a); essi non sono invece autonomi in materia di rilascio di licenze edilizie (consid. 4b), tranne in un caso eccezionale che non è dato nella fattispecie (consid. 4c).
3. Inammissibilità di una censura fondata sull'art. 4 Cost che non sia strettamente vincolata a quella della violazione dell'autonomia comunale (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost