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Regesto

Art. 268 n. 1 PP.
Il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile contro la sentenza emanata dal presidente di un tribunale di distretto vodese che decide su ricorso contro una multa pronunciata in prima istanza dalla commissione di polizia di un comune (consid. 1).
Art. 1°, 6 cpv. 1 e 7 LMD. Modalità di pagamento di una multa disciplinare.
Chi paga una multa disciplinare di 120 fr. per mezzo di 107 polizze di versamento e causa delle spese sproporzionate, contravviene allo scopo perseguito dalla legge; pertanto, siffatto pagamento non è valido (consid. 2).

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Articolo: Art. 268 n. 1 PP