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Regesto

Art. 10 LAVS; art. 28 cpv. 1 e art. 29 cpv. 1 OAVS; cifre 2112 e 2114 DIN: Determinazione del contributo AVS di una persona senza attivitą lucrativa in caso di obbligo contributivo inferiore all'anno.
Trattandosi della sostanza, le cifre 2112 e 2114 delle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attivitą lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), stante le quali in caso di obbligo contributivo inferiore a un anno di una persona senza attivitą lucrativa occorre in primo luogo convertire pro rata, in proporzione alla durata di contribuzione, la sostanza determinante e il reddito conseguito in forma di rendita, e soltanto dopo fissare l'entitą del contributo secondo l'art. 28 cpv. 1 OAVS, sono contrarie alla legge e all'ordinanza (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: art. 28 cpv. 1 e art. 29 cpv. 1 OAVS, Art. 10 LAVS