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Regesto

Art. 52 e 73 cpv. 1 LPP: Competenza. Il tribunale competente in materia di previdenza professionale statuisce sulle azioni di responsabilitą civile anche qualora i fatti di causa siano anteriori al 1o gennaio 1997.
Art. 52 e 71 LPP; art. 49 segg. OPP 2: Requisiti della responsabilitą ai sensi dell'art. 52 LPP.
- Irregolaritą in relazione con l'investimento patrimoniale dell'istituto previdenziale consistono precipuamente nella violazione delle disposizioni legali e d'ordinanza disciplinanti l'investimento della sostanza.
- Perchč sia data la responsabilitą basta la sussistenza di un comportamento configurante una negligenza di lieve entitą.
- Qualora pił membri di uno stesso organo siano chiamati a risarcire a dipendenza di una stessa colpa, essi ne rispondono solidarmente.
Art. 159 OG: Ripetibili. Agli istituti previdenziali vincenti in causa in un processo in tema di responsabilitą spettano indennitą di parte.

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referenza

Articolo: Art. 52 e 73 cpv. 1 LPP, Art. 52 e 71 LPP, Art. 159 OG