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Regesto

Art. 23 lett. a LPP; art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI; prestazioni d'invalidità della previdenza professionale in caso di attività a tempo parziale.
Il grado d'invalidità determinante per la previdenza professionale è stabilito sulla base del reddito senza invalidità in funzione del grado dell'attività esercitata a tempo parziale e non rispetto a un (ipotetico) tempo pieno (consid. 6.2; conferma della giurisprudenza).
Il metodo di calcolo più chiaro e semplice, nel caso in cui l'assicurazione per l'invalidità abbia determinato il grado d'invalidità sulla base di un'attività a tempo pieno, consiste nel tener conto da parte dell'istituto di previdenza del reddito senza invalidità fissato dall'assicurazione per l'invalidità, cui è in linea di principio legato, adeguandolo in funzione del tasso d'attività a tempo parziale, procedendo poi su questa base (come anche su quella degli altri parametri di principio vincolanti) a un nuovo confronto dei redditi (consid. 6.3.2).

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referenza

Articolo: Art. 23 lett. a LPP, art. 28 cpv. 1 lett. b e art. 28a cpv. 3 LAI