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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ordinanza concernente i soprapprezzi sui foraggi, RS 916.112.231; legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0): pagamento di una tassa a torto non riscossa (soprapprezzo sui foraggi); prescrizione.
1. I soprapprezzi sui foraggi sono tasse ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA. Per il loro pagamento posticipato e per la prescrizione è quindi applicabile l'art. 12 in relazione con l'art. 11 DPA (consid. 3).
2. Se l'azione penale e l'esecuzione della pena concernenti l'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione (nella fattispecie: alla legge sulle dogane) non sono prescritte, non è neppure prescritto l'obbligo di pagare la prestazione, e ciò in base ad una specifica disposizione di legge (art. 12 cpv. 4 DPA) (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 12 cpv. 1 lett. a DPA, art. 11 DPA, art. 12 cpv. 4 DPA